Con l'accesso per opzione al regime forfetario di cui all’art. 86 CTS, scatta l'esonero dagli adempimenti Iva tranne i casi in cui gli enti sono debitori di imposta. Se emettono fattura, utilizzano la Natura operazione N2.2.
Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3.07.2017 n. 117) agli artt. 80 e 86 ha introdotto 2 regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito ai quali gli enti del Terzo settore possono aderire per opzione. Tali regimi sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025. In particolare, l’art. 86 del CTS introduce un regime forfetario riservato alle Associazioni di Promozione sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) ai fini delle imposte dirette (cc. da 1 a 6) e dell’Iva (cc. da 7 a 16), nonché al fine di semplificare gli adempimenti degli stessi enti. Come precisato dalla circolare 1/2026, a differenza del regime di cui all’art. 80, accessibile a tutti gli ETS non commerciali (comprese le OdV e le APS), al regime previsto dall’art. 86 possono accedere esclusivamente le OdV e APS.Per accedere al regime agevolativo in commento l’ente deve essere iscritto al RUNTS nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi ragguagliati al periodo d'imposta non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.Le APS e OdV che hanno scelto il regime per opzione non addebitano l’Iva in rivalsa e di conseguenza non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Sono, inoltre, esonerate dal versamento dell’imposta e da ogni...