RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 15 Ottobre 2018

Il regime IVA per la costruzione della piscina


In base alla definizione del Codice Civile (artt. 817 e 818) “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, la cui destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Partendo da questa definizione, si pensa che la piscina possa essere annoverata tra le pertinenze dell’abitazione principale, alla stregua delle altre. Di non facile inquadramento, però, per mancanza di una specifica trattazione dell’amministrazione finanziaria, è il regime IVA di applicazione per la sua costruzione. In ragione del principio pertinenziale al bene principale, quale l’abitazione, pur mancando un elenco tassativo, in caso di concomitante costruzione si ritiene che la piscina possa usufruire dell’aliquota IVA agevolata del 4% prevista dai nn. 21 e 39 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972. In tal caso, la condizione per beneficiare dell’aliquota agevolata è che l’abitazione principale non dovrà essere inquadrata in una categoria catastale di lusso (A/1, A/8, A/9 ) in sede di presentazione della domanda di accatastamento. Se invece la costruzione della piscina viene inserita in un progetto di ristrutturazione generale della prima casa, solitamente beneficia dell’IVA agevolata del 10% riservata alle ristrutturazioni immobiliari. Generalmente, non pochi sono gli accertamenti per...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.