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Imposte e tasse 15 Novembre 2022

Il regime Iva riservato all’agricoltura non è sempre la panacea

Alla luce anche della recente prassi è sempre necessario analizzare le condizioni di applicabilità del regime di esonero Iva di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972, perché lo scivolone e le relative conseguenze sono dietro l’angolo.

Gli imprenditori agricoli che svolgono le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., a determinate condizioni che di seguito saranno analizzate, hanno la possibilità di fruire del regime Iva cosiddetto di esonero che prevede appunto l’esonero dal versamento dell’imposta (e ovviamente della relativa detrazione) e da tutti gli obblighi, contabili e dichiarativi, che sono normalmente connessi con una posizione Iva. Relativamente alle cessioni sarà il committente a emettere autofattura, applicando ai fini Iva le corrispondenti percentuali di compensazione ed a consegnarne copia dell’autofattura medesima all’agricoltore. L’unico obbligo per l’imprenditore agricolo è quello di conservare copia delle autofatture e numerate, delle fatture ricevute e delle eventuali bollette doganali. La possibilità di accedere a tale regime si verifica quando il produttore agricolo: nell’anno solare precedente ha realizzato (o prevede di realizzare in caso di apertura dell’attività) un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro; il volume d’affari, non superiore all’importo di cui sopra, deve essere composto per almeno 2/3 dalla vendita di prodotti agricoli ricompresi nella tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. La possibilità di applicare tale regime viene meno: dall’anno successivo rispetto a quello in cui si è sforato il limite di 7.000,00 euro...

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