L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 dispone un regime premiale fruibile dai soggetti “affidabili” ai fini ISA.
Con risultati ISA almeno pari a 8 o 8,5 come media 2019-2020, le agevolazioni consistono in:
esonero dall’apposizione di visto di conformità per la compensazione di crediti per importi:
fino a 50.000 euro annui relativamente all’Iva (ove per annui si intende quale soglia unica e cumulativa per tutte le dichiarazioni presentate nel 2022, che hanno quindi come riferimento gli ISA 2020 (2020 quale periodo d’imposta);
fino a 20.000 euro annui relativamente a Ires, Irpef, Irap 2020;
esonero dall’apposizione di visto di conformità o garanzia per i rimborsi Iva fino a 50.000 euro annui (sempre cumulativi).
Invece, con livelli ISA almeno pari a 9 (sia 2020 che come media semplice 2019-2020), si può beneficiare:
esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica per il 2020;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il 2020 se il reddito complessivo accertabile non eccede i 2/3 del dichiarato (redditometro).
Con livelli ISA almeno pari a 8,5 per il 2020 o almeno pari a 9 come media 2019-2020, è prevista la preclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici ai fini reddituali e ai fini Iva.
Con livelli ISA almeno pari a 8 per il 2020, si benficerà della riduzione di...