Il rendiconto di cassa degli enti del Terzo settore
Il modello di bilancio semplificato interesserà moltissimi enti di piccole dimensioni. La semplicità della compilazione può andare a discapito della completezza delle informazioni
L’art. 13 “Scritture contabili e bilancio” del D.Lgs. 117/2017, indica il contenuto minimo del bilancio civilistico degli enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
In particolare, il c. 3 prevede che il bilancio “deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore”.
A loro volta, i primi due commi dell’art. 13 individuano due tipologie di bilanci:
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione.
Gli enti con introiti, complessivamente considerati, inferiori a 220.000 euro per entrate correnti, risultanti dal bilancio di esercizio precedente, possono (quindi, è un'opzione, non un obbligo) predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa, cioè a entrate e uscite, con tutti i vantaggi e limitazioni che ciò comporta.
Osserviamo che, in questa logica, vanno escluse dal computo di cui sopra le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto non sono entrate relative alla gestione corrente, così come quelle relative al...