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Revisione
27 Marzo 2020
Il requisito di indipendenza nella revisione legale
Numerose le minacce che possono portare anche alla revoca dell'incarico, tra cui la presenza di un rapporto professionale con un membro del collegio sindacale.
Il requisito di indipendenza è uno dei capisaldi della revisione legale sancito dall'art. 10 D.Lgs. 39/2010. Quest'ultimo al primo comma, infatti, dispone che “Il revisore legale e la società di revisione legale nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”. Il requisito di indipendenza deve essere garantito per tutta la durata dell'incarico. L'art. 10-bis prevede, inoltre, che il revisore durante la fase di accettazione o mantenimento dell'incarico debba valutare: il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività; l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, laddove questi ultimi ricorrano, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione; nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale.
È possibile classificare l'indipendenza del revisore in 3 fattispecie:
1) l'indipendenza formale, che consiste nel rispetto delle regole professionali poste a presidio del requisito;
2) l'indipendenza mentale, ossia lo stato mentale che...