L’art. 17, c. 5 D.P.R. 633/1972 in tema di inversione contabile prescrive un adempimento particolare: l’integrazione della fattura ricevuta dal cessionario/committente con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e sua annotazione nel registro IVA a debito entro il mese di ricezione o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dalla ricezione e con riferimento al relativo mese. Insomma, la prima scadenza per la nuova gestione tutta digitale è fissata per il 15.02.2019. Ma come integrare oggi un documento elettronico non modificabile (xmlfattura)?
1) Già la circolare dell'Agenzia delle Entrate 2.07.2018, n. 13/E ha dato una prima risposta, richiamando anche la precedente risoluzione 10.04.2017, n. 46/E: si propone la redazione di un nuovo “documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”. Entrambi saranno posti in conservazione entro i termini di legge. Soluzione, questa, che poco si concilia con l’esigenza di semplificazione e con l’impostazione attuale dei sistemi di conservazione delle fatture elettroniche.
2) Anche Assosoftware (nota 18.09.2018) ha ipotizzato alcune soluzioni tecniche di integrazione con l’appunto, condivisibile, che occorre consentire la rintracciabilità biunivoca dei documenti, per esempio riportando sul registro IVA acquisti l’identificativo SdI (progressivo...