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Imposte e tasse 30 Settembre 2022

Il rimborso assicurativo non abbatte il superbonus

È possibile cumulare le agevolazioni edilizie e i rimborsi assicurativi che non sono direttamente collegati alle spese necessarie al ripristino dell’immobile.

Il lungo elenco di casi relativi al superbonus, e in genere alle agevolazioni edilizie, si arricchisce di un ulteriore tassello. Questa volta il caso rappresentato all’Agenzia delle Entrate riguarda il cumulo tra agevolazione fiscale e rimborsi assicurativi. La questione è insidiosa perché, a fronte del medesimo intervento, il beneficio complessivamente ottenuto dal contribuente potrebbe superare la spesa. L’interpello 458/2022 e l’analogo 459/2022 prendono in esame i casi di alcuni condomini vittime di incendi o di calamità naturali che sono stati risarciti dall’assicurazione. Vi è da dire al riguardo che la prassi dell’Amministrazione Finanziaria va costantemente nel senso di non concedere la detrazione dall’imposta lorda o la deduzione dal reddito di oneri che non sono rimasti effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Tuttavia, la circolare 28/E/2022 di luglio ha evidenziato un distinguo, recidendo in molti casi il collegamento tra l’indennizzo assicurativo e l’intervento di ripristino. Ciò avviene, in generale, quando l’indennizzo è erogato a prescindere dagli interventi eseguiti o da eseguire sull’immobile, quando cioè l’indennizzo non è vincolato all’esecuzione dei lavori di ripristino e a maggior ragione quando è rivolto a ristorare anche danni non materiali e morali. Infatti, l’Agenzia afferma che l'indennizzo...

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