Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972 mediante la presentazione del modello telematico IVA TR, il quale, in riferimento al primo trimestre 2019, scadrà il prossimo 30.04.
I contribuenti che hanno realizzato nel primo trimestre 2019 un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiedere in tutto o in parte il rimborso; in alternativa, possono chiedere di utilizzare il credito in compensazione anche con altri tributi, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Per richiedere il rimborso, i contribuenti devono rispettare i parametri dettati dall'art. 30 D.P.R. 633/1972. Alla stregua delle condizioni necessarie per il rimborso annuale, il contribuente deve aver effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. In tale fattispecie, il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%, escludendo nel calcolo sia gli acquisti (o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili.
In alternativa, il rimborso potrà essere effettuato qualora il contribuente abbia effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore del 25% rispetto al...