Il rimborso spese (digitale) fa a meno della firma
Con l'interpello 740/2021, l'Agenzia delle Entrate torna sul tema della contabilità delle note spese dematerializzate, confermando che in presenza di una procedura solida non si richiedono particolari requisiti.
Con la risposta all'interpello 740/2021, l'Agenzia delle Entrate si occupa del caso di una società che intende dematerializzare completamente la procedura nota spese, prevedendo un rigoroso controllo degli accessi personali e delegati. Il contribuente si rivolge all'Agenzia per sapere se una procedura che prevede la dematerializzazione dei documenti contabili e delle note spese, senza firma elettronica, può essere ritenuta compatibile con la disciplina tributaria in materia di accertamento.
L'Agenzia risponde facendo riferimento al CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale, e relativi decreti attuativi. Secondo la normativa, qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale, come anche le note spese, deve possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità e autenticità. L'Agenzia ritiene, al pari di quanto osservato negli interpelli 403 e 417 del 2019, che la procedura descritta dal contribuente può risultare conforme alla normativa sia in presenza di nota spesa generata dal trasfertista sul sistema aziendale sia nel caso di nota spesa prodotta dal delegato.
Aggiunge l'Agenzia che la firma della nota spese, qualificata o digitale, non è essenziale ai fini della valida formazione della nota spesa informatica, ma rileva solo ai fini dell'art. 2702 c.c. per garantire l'efficacia e validità probatoria di scrittura privata ossia la funzione di piena...