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Revisione 28 Febbraio 2020

Il rinvio dell'obbligo di nomina dei revisori

Con l'approvazione al Senato il Milleproroghe diviene legge e arriva lo slittamento “postumo” per le Srl che hanno superato i limiti dell'art. 2477 C.C.

Il 16.03.2019 diviene operativo il primo pacchetto del Codice della crisi, compreso l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. La formulazione originaria della norma, sin dalla sua introduzione, ha generato critiche e dubbi, tanto che, pochi mesi dopo, l'art. 2477 C.C. era già stato modificato e il D.L. 32/2019 (“Decreto Sblocca Cantieri” entrato in vigore il 18.06.2019) innalzava i limiti dimensionali, fissandoli a quelli attuali. L'innalzamento delle soglie ha determinato per i revisori nominati entro il 18.06.2019 la possibile revoca dell'incarico per giusta causa. Situazione diversa per i sindaci, per i quali non sono neppure previste norme assimilabili a quelle contemplate dall'art. 4, lett. i) D.M. 261/2012. Per la nomina dell'organo di controllo delle Srl l'iter si fa ancora più periglioso. L'art. 379 del Codice della crisi prevede, infatti, che le società già costituite alla data di entrata in vigore del codice medesimo, al ricorrere delle condizioni prefissate nel primo comma, debbano designare il revisore o l'organo di controllo entro il 16.12.2019 (9 mesi dopo dall'entrata in vigore del CCI). Un'assemblea ad hoc quindi, per adempiere al dettato normativo sul finire dell'esercizio 2019, che non consente al “controllore” individuato di svolgere un'attività di vigilanza per il 2019, ma che lo obbliga comunque al rilascio di un giudizio sul bilancio....

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