La possibilità di fruire del bonus risparmio energetico non è preclusa dall'invio tardivo dell'apposita comunicazione all'ENEA. Lo afferma una recente sentenza della C.T.R. Lombardia (sentenza 5.12.2018, n. 5330). Il caso trattato dai giudici lombardi riguardava un contribuente che, dopo un controllo ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, aveva ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate con il conseguente disconoscimento della detrazione delle spese sostenute relative a interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto la relativa comunicazione all'ENEA era stata inviata oltre il termine previsto di 90 giorni dalla fine lavori. Per la precisione, il contribuente aveva effettuato un primo invio nei termini e successivamente, avendo dimenticato di inserire una spesa, aveva integrato la comunicazione con un successivo invio, effettuato oltre i termini.
La conseguente cartella di pagamento veniva impugnata e il ricorso veniva accolto sia in primo che in secondo grado. La C.T.R. Lombardia, in particolare, afferma che, seppur da un punto di vista strettamente formale, il contribuente non si sarebbe attenuto pedissequamente a quanto previsto dalla norma, aveva comunque presentato tutta la documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese e soprattutto, che le stesse spese avrebbero avuto tutti i requisiti di legge per usufruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Si è...