Il T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) attribuisce al medico competente una “posizione di garanzia”, quale portatore di qualificate cognizioni tecniche che, nell'ambito di un rapporto di natura privata, coadiuva l'imprenditore nell'esercizio dei suoi obblighi di prevenzione e allo stesso tempo riveste un ruolo connotato da tratti di natura pubblicistica, essendo obbligato a operare con imparzialità nell'ottica esclusiva di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. I compiti del MC sono essenzialmente riconducibili a 3 categorie:
- professionali: effettua la sorveglianza sanitaria, ovvero pone in essere l'insieme di azioni finalizzate alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, con riferimento all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- collaborativi: coadiuva il datore di lavoro nella programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. In tale ambito è necessario che il MC partecipi alla fase di valutazione dei rischi aziendali anche per consentirgli di prendere atto dell'organizzazione dei processi lavorativi, così da stabilire adeguate misure di prevenzione e protocolli sanitari efficaci, e che sia coinvolto nella redazione del DVR;
- informativi: informa i lavoratori sul valore della sorveglianza sanitaria e sull'eventuale necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 41 del citato decreto prescrive che la sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva, finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, per valutarne l'idoneità alla specifica mansione;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di norma una volta l'anno, ma che può avere cadenza temporale diversa qualora il MC lo ritenga opportuno in relazione alla valutazione del rischio. A riguardo, l'organo di vigilanza (Asl - Ats), con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza differenti rispetto a quelli indicati dal MC;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visite mediche in occasione del cambio di mansione o di cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Sulla base delle risultanze delle visite mediche eseguite, in relazione alla mansione specifica del lavoratore, il MC esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.
Nella qualità di titolare di un'autonoma posizione di garanzia, il MC risponde “delle fattispecie di evento che risultano di volta in volta integrate dall'omissione colposa delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia del bene giuridico – salute dei lavoratori – sui luoghi di lavoro, direttamente riconducibili alla sua specifica funzione di controllo delle fonti di pericolo istituzionalmente attribuitagli dall'ordinamento giuridico” (Cass. Pen., Sentenza n. 19856/2020).
La citata sentenza, inoltre, nel richiamare un precedente orientamento di legittimità, ribadisce “il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dal medico competente e il decesso del paziente, allorquando risulti accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore, rallentando significativamente il decorso della malattia, o con minore intensità lesiva”.
