Il termine "fatturato" usato dal legislatore nel D.L. 23/2020 deve essere considerato a Iva compresa o soltanto l'imponibile Iva esclusa? Questo è l'interrogativo al quale deve dare risposta l'interprete di alcune norme contenute nel Decreto Liquidità e a nostro parere non deve nemmeno stupirsi se giunge a conclusioni contrapposte. Nel decreto, troviamo il termine "fatturato" nell'art. 1 per determinare l'entità dei finanziamenti garantiti e nell'art. 13 per l'utilizzo del fondo di garanzia; invece nell'art. 18 il fatturato diventa decisivo per stabilire la sospensione dei versamenti dei tributi.
Andiamo con ordine.
Nell'art. 1 del decreto si parla di misure per il sostegno alla liquidità delle imprese e viene stabilito che la società SACE conceda fino al 31.12.2020 le garanzie in favore delle banche per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese; i destinatari dei finanziamenti possono essere le piccole e medie imprese o i professionisti e la durata del prestito non può essere superiore a 6 anni, con una garanzia graduale dal 90% al 70%. Viene stabilito inoltre che l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti importi:
1) il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019 come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 come risultanti dal bilancio.
Quindi, un parametro per stabilire l'ammontare della garanzia è il fatturato che può essere rilevato nel bilancio oppure dalla dichiarazione fiscale che, nella fattispecie, non può che essere la dichiarazione Iva. In questa sede riteniamo che il fatturato debba essere assunto al netto dell'Iva, anche perché se la fonte è il bilancio, l'Iva non sarà individuabile; nella dichiarazione Iva sarebbe facile considerare il valore ad Iva compresa, sommando la colonna imponibile alla colonna dell'Iva dovuta, ma è inverosimile che il valore possa essere diverso a seconda del documento dal quale il dato viene rilevato.
Giungiamo alla medesima conclusione nell'interpretare l'art. 13, che prevede la concessione della garanzia a titolo gratuito (fino al 90%) delle operazioni finanziarie effettuate dalle imprese per conseguire il finanziamento. In questo caso il limite è rappresentato dal maggiore tra il doppio del costo del lavoro e il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, ossia il fabbisogno per costi del capitale di esercizio. Per il fatturato, la norma non richiama la dichiarazione fiscale e il bilancio e per di più aggiunge la precisazione “totale”, che potrebbe far pensare all'importo Iva compresa. Però rapportare una linea di credito a un importo che comprenda anche l'Iva non è coerente quando la norma assume alternativamente come parametro i costi che per loro natura devono intendersi a Iva esclusa.
Poi c'è l'art. 18 che prevede lo spostamento al 30.06 dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, dell'Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il fatturato dei mesi di marzo 2020 (per il rinvio dei versamenti di aprile) e di aprile 2020 (per le scadenze di maggio) sia inferiore di almeno il 33% del corrispondente mese del 2019. Qui la norma fa riferimento al fatturato o ai corrispettivi, pensando ai contribuenti che vendono al minuto. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E/2020, non è entrata nel merito di stabilire se il fatturato si debba intendere con o senza Iva. Tuttavia, cita il caso in cui il contribuente abbia emesso fatture e anche registrato corrispettivi, precisando che in tal caso si opera una somma dei due dati. Siccome i corrispettivi sono naturalmente ad Iva compresa, anche le operazioni fatturate devono essere considerate ad Iva compresa.
Le nostre conclusioni sono quindi le seguenti:
a) per le operazioni di finanziamento, il fatturato deve essere considerato a Iva esclusa;
b) per la sospensione dei versamenti, si deve intendere l'importo Iva compresa.
