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Revisione 15 Febbraio 2023

Il socio dello studio di consulenza non può essere nominato sindaco

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 10.10.2022, n. 29406), parzialità e indipendenza risultano comunque compromesse quando le prestazioni continuative di consulenza sono effettuate da un socio o da un collaboratore di studio.

Vicenda processuale - Una s.r.l. chiedeva ai giudici di accertare, tra l’altro, l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 2399 c.c., di un componente del collegio sindacale in quanto socio con partecipazione pari al 70% del capitale di una società semplice incaricata della consulenza della società sottoposta a controllo, con la contestuale condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Si costituiva in giudizio il convenuto, lamentando che l’attività di consulenza veniva effettivamente svolta dall’altro socio di studio, elemento che escludeva, secondo la tesi difensiva, profili di incompatibilità previsti dal Codice Civile. Il Tribunale accoglieva le doglianze del professionista ritenendo non provata la causa della sua ineleggibilità. La sentenza veniva impugnata in Corte d’Appello che ravvisava, al contrario, l’incompatibilità del professionista alla carica di sindaco, condannando il commercialista a restituire a favore della procedura fallimentare (subentrata alla s.r.l. fallita) l’intero importo dei compensi maturati e incassati nel periodo di tempo in cui egli aveva assunto l’ufficio sindacale. Avverso la sentenza, per motivi diversi, entrambe le parti proponevano ricorso per Cassazione. La decisione di legittimità - I Giudici del Supremo collegio hanno aderito all’impostazione elaborata dalla Corte di Appello, riconoscendo un’ipotesi...

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