Nuovi chiarimenti sul fronte del Bonus pubblicità: una risposta dell'Agenzia (la 18.10.2018, n. 38) sulla necessità dell'incremento rispetto all'anno precedente e l'aggiornamento al 19.10.2018 delle FAQ del sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Partendo dalla prima, è stata confermata la necessità che vi sia un incremento degli investimenti rispetto all'anno precedente, ossia possono beneficiare del credito i soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. La ratio della norma è proprio agevolare i cosiddetti investimenti pubblicitari incrementali; pertanto, non è possibile riconoscere il bonus nel caso prospettato dall'istate, in cui la società si è costituita il 16.12.2016 e in tale anno perciò non ha effettuato alcun investimento pubblicitario, sostenuto invece nell'anno 2017. La società potrà eventualmente fruire del credito per le spese sostenute nel 2018, rispetto agli investimenti del 2017. Si conferma quindi l'orientamento del parere n. 1255/2018 del Consiglio di Stato, ribadito anche da svariati esempi nelle FAQ del Dipartimento.
Sempre con riferimento alle FAQ, vi è stato un ulteriore aggiornamento il 19.10.2018, che ha inserito il tema dell'attestazione delle spese...