Fine corsa per la detrazione maggiorata del 110% e introduzione dell’obbligo di comunicazione alle Entrate, a cura del cessionario, dell’inutilizzabilità del credito.
Il 31.12.2023 il superbonus al 110% si ferma. E il mancato utilizzo dei crediti relativi ai bonus edilizi, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, deve essere comunicato dal cessionario all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Queste le principali novità introdotte dal D.L. 104/2023 (decreto “Omnibus”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.08.2023, n. 186, in tema di detrazione maggiorata (superbonus), di cui al D.L. 34/2020 che impattano sulla gestione dei bonus edilizi fruibili sulle villette.
Per gli interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione maggiorata del 110% continua a spettare ai contribuenti sulle spese sostenute fino al 31.12.2023, purché alla data del 30.09.2022 i lavori abbiano raggiunto una percentuale di completamento pari almeno al 30% dell'intervento complessivo, ai sensi dell'art. 119, c. 8-bis D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 24 D.L. 104/2023.
Il termine del 31.12.2023 è stato oggetto di molteplici rinvii, l’ultimo dei quali è stato previsto dall’art. 24 D.L. 104/2023 e si allinea a quello fissato dall'art. 1, c. 10 D.L. 61/2023 (decreto “Alluvioni”) riferibile agli interventi eseguiti nelle unifamiliari dalle persone fisiche nei territori...