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Imposte e tasse 11 Agosto 2021

Il Tax Control Framework

Previsto dal D.Lgs. 128/2015 nell'ambito del regime di adempimento collaborativo fra Agenzia delle Entrate e contribuenti, rappresenta per le imprese un utile strumento di governo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo, previsto dall'art. 3 D.Lgs. 128/2015, è applicabile ai contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, quale “rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario”.
Sebbene indirizzato verso determinate categorie di soggetti contribuenti, le grandi imprese, il sistema di controllo fiscale costituisce tuttavia uno strumento utile anche per le medie e piccole imprese, quale mezzo di prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari. Considerato, tra l'altro, che taluni di tali reati sono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, qualora si accerti che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Al riguardo, vale precisare che oltre alle sanzioni pecuniarie sono previste anche quelle interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per garantire un presidio costante sui rischi fiscali è necessario che l'impresa definisca la propria strategia fiscale con evidenziazione degli obiettivi del vertice aziendale riguardo alla variabile fiscale, in particolare: la propensione al rischio dell'impresa, il grado di coinvolgimento del medesimo vertice nelle decisioni attinenti alla pianificazione fiscale, le finalità che l'impresa intende perseguire relativamente ai processi di gestione del rischio fiscale.
Secondo l'art. 4 D.Lgs. 128/2015, il sistema di controllo fiscale deve possedere determinati requisiti:
  • chiara attribuzione di ruoli e responsabilità a persone in possesso di adeguate competenze ed esperienze, applicando il criterio della separazione di compiti e funzioni, al fine di assicurare la conformità alle norme fiscali a tutti i livelli dell'organizzazione;
  • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, specificamente e nell'ordine: mappatura dei rischi associati ai processi aziendali, valutazione quantitativa e qualitativa dell'entità del rischio, esplicitazione e attuazione delle azioni finalizzate a presidiare e prevenire i rischi;
  • costante monitoraggio sul funzionamento del sistema per individuare eventuali carenze o “distonie” e attivare le necessarie azioni correttive.
Ed ancora, va previsto con cadenza almeno annuale l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti, che illustri gli adempimenti tributari eseguiti, le verifiche effettuate e loro esiti, le misure adottate per superare eventuali criticità o carenze rilevate, le attività pianificate.
Poiché il contesto operativo dell'impresa, interno ed esterno, è in continuo divenire, il sistema di controllo fiscale deve conformarsi a tale contesto, ad esempio quando si verificano modifiche organizzative interne o della normativa fiscale.

Il tax control framework non va confuso con il modello organizzativo 231, non è un sostitutivo ma ne costituisce un'importante componente, ossia la compliance 231 è più ampia perché prende in considerazione altre fattispecie di reati oltre a quelli fiscali. In tal senso, le aziende già dotate di modello 231 procederanno al suo aggiornamento mappando anche i reati tributari, quelle sprovviste farebbero bene a dotarsene, e non solo per prevenire i detti reati ma anche per contrastare i rischi di altri reati.
Un adeguato ed efficacemente attuato modello organizzativo 231 può consentire alla persona giuridica di gestire convenientemente la potenziale esposizione ai rischi di reati, inclusi quelli fiscali, quindi di poter invocare l'esonero dalla sua responsabilità amministrativa qualora gli sia contestata.