L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Gli è consentito trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti dalla legge (art. 981 c.c.).
Il Testo unico delle imposte dei reddito, all’art. 67 annovera tra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici.
Recentemente è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate un chiarimento da parte di un proprietario da più di 5 anni di un terreno agricolo, locato parzialmente, il quale intende costituire a favore di altri, dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di usufrutto a tempo determinato, oltre al il diritto di servitù di passaggio.
L’istante, nello specifico, chiede se i predetti corrispettivi generano un’eventuale emersione di plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 del Tuir o, comunque, se gli stessi costituiscano reddito imponibile. A suo avviso, il corrispettivo pattuito per la costituzione dell'usufrutto e della servitù, non genera plusvalenza da ricondurre a tassazione come reddito diverso ai fini Irpef, trattandosi di cessione a titolo oneroso effettuata da soggetto privato di diritti reali su terreno agricolo acquistato da più di 5...