Con la pubblicazione della circolare 27.10.2023, n. 30/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti relativi al trattamento fiscale delle criptoattività anche ai fini dell’applicazione dell’Iva, tenendo conto dell’eterogeneità della categoria.
Con la circolare 27.10.2023, n. 30/E il Fisco ha illustrato i chiarimenti sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dall’ultima legge di Bilancio (art. 1, cc. 126-147 L. 29.12.2022, n. 197).
A differenza delle imposte sui redditi, non ci sono specifiche disposizioni in materia di Iva e quindi occorre fare riferimento alla best practice internazionale, alla giurisprudenza unionale e al comportamento seguito dagli altri Stati, tenendo conto che le cripto-attività costituiscono una categoria eterogenea, comprensiva anche di rappresentazioni digitali e diritti, di cui le cripto-valute sono parte.
Occorre pertanto valutare case by case per individuare la reale natura, la funzione nella pratica e gli scopi per i quali sono effettivamente utilizzate prediligendo la sostanza sulla forma.
Quando, a prescindere dal nomen Iuris (token, NFT, bitcoin, ecc.), la reale natura di una cripto-attività è quella di moneta virtuale/mezzo di pagamento, se viene usata per regolare il pagamento di una transazione soggetta a Iva, occorre calcolarne il controvalore in euro per determinare la relativa base imponibile, su cui poi applicare l’Iva con l’aliquota propria dell’operazione effettuata. È necessario fare riferimento al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, utilizzando il valore medio registrato rinvenibile sulla piattaforma che gestisce l’e-wallet.
Le operazioni su cripto-valute sono invece, in...