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IVA
17 Febbraio 2026
Il Tribunale europeo apre alla retroimputazione Iva
La pronuncia dell’11.02.2026 rilancia il dibattito tra diritto unionale e disciplina interna: possibili scenari per la detrazione Iva sulle fatture a cavallo d’anno, tra prassi vigente e rischi operativi.
La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, causa T-689/24 pubblicata l’11.02.2026, ha riacceso il confronto tra diritto unionale e disciplina interna in materia di detrazione Iva, con particolare riferimento alle fatture ricevute nell’anno successivo a quello di esigibilità dell’imposta. Il principio affermato è chiaro: il diritto alla detrazione deve poter essere esercitato con riferimento al periodo in cui “l’Iva è divenuta esigibile”, anche se la fattura di acquisto è pervenuta nell’anno successivo, “purché sia disponibile prima della presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità”. Questo orientamento si pone in contrasto con la prassi amministrativa italiana, che, sulla base dell’art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2018, ancora la detrazione “all’anno di ricezione della fattura”. Secondo la disciplina interna, infatti, la detrazione può essere esercitata solo a partire dall’anno in cui si verificano “congiuntamente” l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura, con obbligo di registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione.Tradurre in pratica la sentenza UE: esempi concreti:- acquisto a fine anno, fattura ricevuta a gennaio: un’impresa acquista un bene il 30.12.2025 (Iva esigibile nel 2025), ma riceve la fattura il 2.01.2026. Secondo la prassi interna, la detrazione...