Le controversie relative al mancato versamento dei contributi per il funzionamento dell’AGCM rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice tributario.
Le SS.UU., con la sentenza 6.06.2023, n. 15928, hanno avuto modo di chiarire come siano da considerarsi rientranti nella giurisdizione tributaria le controversie relative al mancato versamento dei contributi per il funzionamento dell’ dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), avendo tali contributi natura tributaria secondo i criteri chiariti dalla Corte Costituzionale La vicenda in oggetto trae spunto da un regolamento di giurisdizione avviato a seguito della dichiarazione del difetto di competenza del giudice tributario adito il quale, sostenendo la natura non tributaria del contributo in argomento, riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. La Cassazione è apparsa però di diverso avviso ed ha affermato la natura tributaria di quei contributi che, come nel caso in oggetto, sono destinati al funzionamento dell’AGCM. Si è, infatti, ravvisata la sussistenza dei requisiti che, come già chiarito dalla Corte Costituzionale, debbono necessariamente sussistere per la relativa qualificazione come tributo, primo tra tutti il requisito della coattività: il contribuente in tal caso non paga perché vuole, ma paga perché deve, essendo costretto dalla legge ed eventualmente soggetto a sanzione qualora non assolva il proprio obbligo di pagamento. La disciplina in oggetto delinea, infatti, prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell’autorità...