Tra gli strumenti che il nostro ordinamento pone a tutela di taluni beni (patrimonio), il trust è certamente quello più conosciuto e probabilmente anche il più diffuso. In linea generale, si può affermare che il trust è un istituto che consiste nell'instaurazione di un rapporto tra più persone, in virtù del quale un dato soggetto, che viene generalmente denominato come trustee o fiduciario, cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico. L'istituto ha trovato la sua disciplina nell'ambito del panorama giuridico italiano con la L. 16.10.1989, n. 364 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1.07.1985” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 8.11.1989, n. 261 - Suppl. Ordinario n. 84).
Il trust costituito in conformità con la legge comporta che i beni del trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e che quest'ultimo abbia la capacità di agire in giudizio ed essere citato o di comparire in qualità di trustee davanti ad un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica. In particolare, i creditori personali del trustee non posso sottoporre a esecuzione o sequestro i beni del trust, che sono separati dal patrimonio...