L’istituto del trust, secondo il Ministero, non è iscrivibile al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto dal punto di vista civilistico non è considerato un ente.
Con specifica circolare 21.04.2022, n. 9, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si pone il problema della possibilità di accesso o meno al RUNTS per l’istituto del trust.
La disamina va effettuata, secondo il Ministero, con particolare riferimento all’art. 4 D.Lgs. 117/2017, che definisce il perimetro del terzo settore dopo aver declinato le varie tipologie di ETS. Secondo tale norma, sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ci si chiede quindi se l’istituto del trust, non espressamente citato all’interno dell’art. 4, possa rientrare tra gli “altri enti di carattere privato diversi dalle società”. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. civ, Sez. V, ordinanza n. 3986/2021, alla quale si rinvia per i riferimenti ai numerosi precedenti citati), il trust non è un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando l’attribuzione della soggettività...