Il vincolo triennale per il regime semplificato dei professionisti
Resta ancora poco chiara la situazione dei professionisti che hanno applicato "per opzione" la contabilità semplificata nei 2 anni precedenti e che nel 2023 intendono applicare il regime forfetario, senza rispettare il vincolo triennale.
Sulla questione del vincolo triennale per il regime semplificato dei professionisti, l’Agenzia delle Entrate, in passato, è stata tranciante. Nell’ambito della risposta all’interpello n. 107/2019, infatti, è stato affermato che al professionista che ha adottato il regime contabile semplificato “non” sono automaticamente estendibili le considerazioni fatte della risoluzione n. 64/E/2018 per le imprese minori (contabilità semplificata e regime forfetario sono entrambi “regimi naturali” e, pertanto, non si applicano le disposizioni sul vincolo triennale), ma trova, invece, applicazione il trattamento previsto per le imprese in contabilità ordinaria per opzione. Nel caso di specie dell’ interpello, va detto, viene comunque concessa la possibilità di deroga del vincolo triennale in applicazione della disposizione all'art. 1 D.P.R. 442/1997 secondo il quale, in deroga al vincolo triennale disposto dall'art. 3 del medesimo decreto, nel caso di opzione per regimi di determinazione dell'imposta, è possibile "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative" (circolare n. 10/E/2016, paragrafo 3.1.1).
Da qui, due considerazioni. La prima riguarda la possibilità (o meno) di applicare anche per quest’anno la revoca al vincolo triennale in virtù delle modifiche apportate...