L’art. 33-ter D.L. 115/2022, modificando l’art. 14 D.L. 50/2022, ha inserito all’interno dell’art. 121 D.L. 34/2020 i commi 1-bis.1 e 1-bis.2. La norma reca disposizioni in tema di responsabilità solidale tra cedente e cessionario in caso di cessione di crediti fiscali da bonus edilizi.
Oltre alla previsione della limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, è stata introdotta, per quei crediti sorti prima dell’introduzione dell’obbligo del visto di conformità, la possibilità di acquisire tale visto “ora per allora”, ciò al fine di limitare la responsabilità solidale del cessionario. La norma fa riferimento alla documentazione di cui all’art. 121, c. 1-ter e, quindi, si tratta sia del visto di conformità che dell’asseverazione di congruità delle spese. Mentre per quest’ultima non si ponevano particolari problemi, per questo visto di conformità “postumo” ci siamo interrogati per parecchi mesi su quale forma e in quali termini dovesse essere rilasciato.
Finalmente l’Agenzia delle Entrate, in risposta a una Faq del 6.06.2023, si è pronunciata in modo esplicito. Il visto di conformità “ora per allora”, secondo la risposta dell’Agenzia, può essere rilasciato in forma libera. È evidente che tale visto, non essendo stato apposto al momento dell’invio...