L'art. 17 D.Lgs. 117/2017 ha introdotto un'importante novità nell'attività solidaristica, che può essere svolta anche singolarmente oltre che a favore di enti del Terzo settore e di altri enti non lucrativi.
Il D.Lgs. 117/2017 ha abrogato la L. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) e ha inserito a pieno titolo le organizzazioni di volontariato all'interno del codice del Terzo settore (artt. 32, 33, 34), ma la vera novità della riforma consiste nell'aver inserito gli artt. 17, 18, 19 che regolano, tutelano e promuovono sia l'attività del volontario effettuata singolarmente (cioè senza la mediazione di un'associazione), sia quella svolta all'interno di un ente del Terzo settore. Per cogliere il cambio di prospettiva rispetto alla precedente disciplina, si pensi che finora l'esigenza fondamentale era quella di tutelare l'organizzazione e il volontario svolgeva la sua attività in modo “personale, spontaneo, gratuito”, all'interno dell'organizzazione di cui faceva parte; oggi il volontario è “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore” (art. 17, c. 2). Il che significa che potremmo trovare la presenza di volontari in qualsiasi tipologia di ente del Terzo settore (e non solo ODV) e che l'attività di volontariato potrebbe anche prestarsi per altri enti, al di fuori del Terzo settore.
Ai sensi dell'art. 17, c. 1, tutti gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività; dei volontari non occasionali...