L'avviso di convocazione dell'assemblea a opera del socio accomandante resta un atto irrilevante e altresì nullo, non tanto perché il disposto codicistico di cui all'art. 2320 C.C. stabilisce il divieto di non ingerenza dei soci a cui non è affidata l'amministrazione della società, piuttosto perché il legislatore non ha posto alcun obbligo relativamente alla costituzione di un organo assembleare. Pertanto, nelle s.a.s. e nel silenzio del contratto di società, quando la legge richiede una deliberazione senza null'altro disporre, la volontà sociale può costituirsi in qualunque modo, senza che sia necessaria né la convocazione di una riunione, né la determinazione degli argomenti da trattare e individuati all'ordine del giorno. I soci accomandanti non potranno nemmeno ricorrere in via cautelare al Tribunale affinché intimi all'amministratore (nominato esclusivamente tra i soci accomandatari) di convocare l'assemblea sociale, posto che quest'ultimo è l'unico soggetto capace di provvedere a tale onere.
Recente giurisprudenza di legittimità ha però ammesso la convocazione dell'assemblea sottoscritta dal solo socio accomandante posto che “l'atto di convocazione è avvenuto su carta intestata alla società amministratrice” (Cass. Civ. n. 335/2017). Continua la Corte stabilendo che ciò che rileva è la...