Illegittimo l'accertamento analitico in caso di dichiarazione omessa
Il calcolo non può che avvenire con metodo induttivo e non rileva che il soggetto ispezionato metta a disposizione della Guardia di Finanza l’intera contabilità. È quanto affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 18.10.2021, n. 28559.
Il contribuente, titolare di ditta individuale, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per diversi anni; pertanto, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di pvc della Finanza, emetteva un avviso di accertamento con cui determinava induttivamente il reddito di impresa sulla base degli elementi acquisiti, quali i libri e la documentazione contabile tenuta dal contribuente.
Il contribuente presentava ricorso ma la Ctp lo respingeva e quindi si andava in secondo grado. La Ctr Puglia ordinava all’Agenzia di rideterminare il reddito considerando i costi documentati e inerenti all’attività economica svolta ai fini Irpef, Irap e Iva. L’Agenzia ricorreva poi in Cassazione, dove denunciava violazione dell’art. 39, c. 2, del D.P.R. 600/1973 e art. 55, del D.P.R. 633/1972 per avere la Ctr affermato che il Fisco avrebbe dovuto effettuare un accertamento di tipo analitico, in quanto la contabilità era da considerarsi regolare.
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha precisato che aveva fatto bene il Fisco a ricostruire il reddito sulla base del metodo induttivo. Infatti, ai sensi dell’art. 41, c. 1, D.P.R. 600/1973, per determinare il reddito complessivo l'Agenzia delle Entrate può utilizzare elementi probatori, dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni super-semplici, ossia prive dei requisiti di...