RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 10 Settembre 2020

Immobili abusivi, collabenti, rurali, ecc: casi speciali di 110%

Aspetti pratici e requisiti ai fini del superbonus, così come specificati nelle ultime risposte ufficiali.

Fabbricati rurali - Ai fini del 110%, la prima valutazione riguarda l’appartenenza delle abitazioni rurali all'attività di impresa. L’abitazione rurale è una fattispecie a sé in quanto la sua natura è strettamente legata all’impiego che se ne fa. La definizione di fabbricato rurale è contenuta nell’art. 9, D.L. 557/1993 e prevede che l’abitazione rurale: deve soddisfare le esigenze connesse alla attività agricola svolta; deve essere utilizzata dal soggetto che conduce il terreno agricolo cui l’immobile è asservito. La norma prevede poi altri requisiti oggettivi: superficie minima del terreno asservito; rapporto con il volume d’affari in agricoltura, che deve essere almeno pari alla metà del reddito complessivo dell’utilizzatore. In materia, l’art. 4, D.M. Mise 6.08.2020, n. 159844, ribadisce l’esclusione dal bonus per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa, quindi le imprese agricole sono salve perché rientrano nei redditi fondiari. Collabenti - L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 326/2020, ha chiarito che, rispettando alcune condizioni, è possibile l’accesso al superbonus al 110% anche per gli immobili collabenti. Per gli edifici collabenti nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.