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Estero 03 Agosto 2026

Immobili in Francia: locazione, imposte estere e foyer fiscal

Inquadramento normativo, le regole sulla definitività del credito per imposte versate all’estero e la risoluzione delle discordanze documentali generate dal foyer fiscal.

Anche per ragioni di vicinanza geografica, i professionisti si trovano frequentemente a dover gestire la posizione di contribuenti proprietari di immobili situati in Francia. Qualora l'immobile sia concesso in locazione, i redditi vanno esposti nel quadro RL, rigo RL12. Trattandosi di un reddito assoggettato a tassazione nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare lordo del canone, senza alcuna riduzione; in questo caso non è infatti ammessa la deduzione forfetaria del 15%, la quale è riservata agli immobili non assoggettati a imposta nello Stato di ubicazione. A fronte della tassazione concorrente in Italia, il contribuente matura il diritto al credito d'imposta ex art. 165 del TUIR, compilando la Sezione I-A del quadro CE. In merito all'imputazione delle imposte estere da recuperare, il criterio non è né quello della competenza economica, né quello di cassa. Come testualmente previsto dalle istruzioni ministeriali: "Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili; pertanto, non vanno indicate le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale". Di conseguenza,...

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