In base all’art. 2426, c. 3, C.C., “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) (costo di acquisto o produzione – ammortamento) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”. Questa norma disciplina il cosiddetto impairment test, una procedura basata sul principio di prudenza previsto sia dai principi contabili nazionali che internazionali. La logica è quella di evitare la presenza nell’attivo del bilancio di elementi sopravvalutati che presenterebbero una visione non veritiera della situazione della società.
Per quanto riguarda i principi contabili nazionali OIC, l’impairment test si deve effettuare nel momento in cui siano riscontrati determinati indicatori di una possibile perdita di valore. Gli stessi principi indicano come deve essere effettuata la svalutazione dell’immobilizzazione e la sua successiva eventuale rivalutazione, che comunque non può superare il valore originario dell’immobilizzazione ed è esclusa per l’avviamento. L’OIC 9 si occupa della svalutazione e riporta gli indicatori al verificarsi dei quali la società deve procedere...