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Imposte e tasse 25 Luglio 2023

Impatriati: irrilevante il periodo tra ingresso e inizio attività

I giudici di primo grado della Corte di giustizia tributaria di Milano hanno ritenuto illegittimo il diniego al rimborso formulato dall’Agenzia delle Entrate in funzione di condizioni non previste dalla legge.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano 10.07.2023, n. 2587 ha affrontato il caso di una contribuente che ha impugnato il diniego al rimborso del credito Irpef, per l’anno 2020. La richiesta di rimborso è stata formulata dalla contribuente con il modello 730/2021 per ottenere il rimborso del credito Irpef anno 2020 in applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 16 D.Lgs. 147/2015, c.d. “Regime speciale per lavoratori impatriati”. Il motivo del diniego formulato dall’Agenzia delle Entrate si fondava sul fatto che la contribuente si era trasferita in Italia nel luglio 2019 e aveva iniziato l’attività lavorativa nel febbraio 2020 e, dunque, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, nella situazione in esame non sarebbe sussistente il collegamento funzionale tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa in quanto sono intercorsi alcuni mesi tra l’uno e l’altro accadimento. I giudici milanesi non condividono la tesi erariale: in particolare, è stato affermato che il diniego opposto è illegittimo in quanto fondato su condizioni non richieste dalla legge, in violazione della riserva prescritta, per le prestazioni patrimoniali imposte, dall'art. 23 della Costituzione, non potendo la prassi amministrativa circoscrivere benefici fiscali oltre i limiti previsti dal Legislatore. Il collegio giudicante ricorda che, al...

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