La risposta del Ministero dell’Economia al question time del 19.07.2023 in Commissione Finanze della Camera, in relazione al particolare regime fiscale dei c.d. “lavoratori impatriati”, rischia di causare un corto circuito applicativo della norma (art. 16 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147), che riserva una corposa detassazione, al verificarsi di alcune condizioni, ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato italiano.
In sintesi, secondo la normativa vigente, i lavoratori “impatriati” possono beneficiare per 5 anni di una detassazione ai fini Irpef del 70% (redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia) e del 90% se trasferiscono la residenza in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione spetta per 5 periodi di imposta (per quello in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi) estensibile, con esercizio di apposita opzione, agli ulteriori 5 periodi di imposta al verificarsi di particolari condizioni (es.: lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico; lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; ecc.).
Per ottenere il beneficio fiscale i lavoratori interessati non devono essere stati residenti nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia e devono impegnarsi a risiedere nel nostro Paese per almeno 2 anni dopo il trasferimento, ed è necessario che l’attività lavorativa da cui scaturiscono i redditi detassati sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. In relazione al requisito della residenza estera nei periodi d’imposta che precedono il trasferimento in Italia, la norma del 2019 (art. 5 D.L. 34/2019) aveva previsto che potessero accedere al regime degli impatriati anche i cittadini italiani rientrati dal 2019 non iscritti all’AIRE nel biennio fiscale antecedente al rientro, purché avessero avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo minimo di 2 anni.
Successivamente, l’art. 1, c. 50 L. 178/2020 ha consentito l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati, anche a coloro “che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147”. Pertanto, la L. 178/2020 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime dei lavoratori impatriati, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che:
In sintesi, secondo la normativa vigente, i lavoratori “impatriati” possono beneficiare per 5 anni di una detassazione ai fini Irpef del 70% (redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia) e del 90% se trasferiscono la residenza in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione spetta per 5 periodi di imposta (per quello in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi) estensibile, con esercizio di apposita opzione, agli ulteriori 5 periodi di imposta al verificarsi di particolari condizioni (es.: lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico; lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; ecc.).
Per ottenere il beneficio fiscale i lavoratori interessati non devono essere stati residenti nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia e devono impegnarsi a risiedere nel nostro Paese per almeno 2 anni dopo il trasferimento, ed è necessario che l’attività lavorativa da cui scaturiscono i redditi detassati sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. In relazione al requisito della residenza estera nei periodi d’imposta che precedono il trasferimento in Italia, la norma del 2019 (art. 5 D.L. 34/2019) aveva previsto che potessero accedere al regime degli impatriati anche i cittadini italiani rientrati dal 2019 non iscritti all’AIRE nel biennio fiscale antecedente al rientro, purché avessero avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo minimo di 2 anni.
Successivamente, l’art. 1, c. 50 L. 178/2020 ha consentito l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati, anche a coloro “che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147”. Pertanto, la L. 178/2020 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime dei lavoratori impatriati, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31.12.2019.
Secondo il parere del Mef, le condizioni per fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale per i lavoratori impatriati sono quelle previste dall’art. 1, c. 50 L. 178/2020, le quali devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
