In deroga ai principi civilistici di redazione del bilancio d'esercizio e in deroga ai criteri di valutazione contenuti nell'art. 2426 C.C., secondo cui il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzo per l'anno 2020, le quote di ammortamento dei beni materiali e dei beni immateriali potranno non essere indicate in bilancio. Non solo, ma si potrebbero anche ridurre gli ammortamenti in modo differente per ogni categoria di immobilizzazione. La quota dovrà essere ripristinata a partire dal 2021, anno in cui sarà poi rimandata la competente quota di ammortamento negli anni successivi.
Scopo della disposizione è tener conto del minor utilizzo dei fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo dovuto alla minore intensità dell'attività e al periodo di lockdown che ha interessato molti operatori economici. In questa prospettiva, è comprensibile il meccanismo facoltativo, che lascia, appunto, agli amministratori la facoltà di applicare la sospensione e in quale misura. La contabilizzazione di tali sospensioni interesserà diversi aspetti, tra cui la destinazione delle somme a una riserva indisponibile e la motivazione in nota integrativa.
Infatti, la sospensione degli ammortamenti deve sempre essere motivata, dando conto delle ragioni della deroga, nonché dell'influenza...