Il Decreto Semplificazioni, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove disposizioni in materia di impianti fotovoltaici. L'art. 65, L. 24.01.2012, n. 1, infatti, aveva ribadito la decisione di negare gli incentivi statali agli impianti per la produzione di energia solare da fotovoltaico con moduli collocati sulle superfici agricole, per evitare un eccessivo consumo del suolo.
Il recente intervento legislativo ha introdotto l'art. 65, c. 1-bis L. 1/2012, in virtù del quale possono essere concessi aiuti pubblici agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale, alla condizione che ci siano le previste autorizzazioni così come stabilito dal D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 (norme nazionali per l'attuazione della direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promozione e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili). È stata inoltre inserita la disposizione che consente l'erogazione degli incentivi statali nel caso di impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discariche chiusi e ripristinati, nonché su cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
È necessario naturalmente che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale.
Le nuove disposizioni in materia di fotovoltaico prevedono quindi eccezioni ben circostanziate, senza intaccare il principio introdotto nella legge nazionale nel 2012 di negare il sostegno con incentivi pubblici a favore degli impianti collocati direttamente sulle superfici agricole.
