Impianti fotovoltaici: nuova definizione delle aree idonee
Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto “Transizione 5.0” è entrata in vigore la nuova normativa che individua le aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici sul territorio nazionale
La bocciatura del precedente decreto da parte del TAR del Lazio (che a maggio scorso aveva imposto al Governo di non consentire alle Regioni di varare maggiori restrizioni rispetto alle norme nazionali) ha reso necessaria la definizione di una nuova normativa nazionale vincolante per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti fotovoltaici e il veicolo legislativo scelto dall’esecutivo è stato il decreto “Transizione 5.0” entrato in vigore il 22.11.2025.L’elenco è lungo: si va dai siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%, fino alle cave e alle miniere cessate, alle discariche chiuse o ai terreni oggetto di bonifica, passando per le aree nella disponibilità di Ferrovie dello Stato, società di gestione aeroportuale, Ministeri della Difesa, dell’Interno o della Giustizia.E poi ancora, sono considerate idonee a ospitare impianti fotovoltaici le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali (oltre alle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento), le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, quelle situate entro i 300 metri dalla rete autostradale.Le disposizioni generali appena illustrate valgono sostanzialmente anche per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a...