La risposta all’interpello n. 213/2025 offre lo spunto per approfondire il tema della detrazione dell’Iva assolta dall’importatore in alcuni specifici casi, come quello in rassegna, ove il soggetto che effettua l’importazione e assolve l’Iva in dogana non è il proprietario delle merci. Più precisamente la società istante, che commercializza prodotti farmaceutici, intende importare dalla Cina il fattore produttivo base, che rimane di proprietà del committente giapponese, al fine di produrre e commercializzare il prodotto finito. La questione attiene all’applicabilità al caso di specie del regime di detrazione Iva di cui all’art. 19 D.P.R. 633/1972, posto che la società istante si configura a tutti gli effetti come importatore pur senza acquistare e divenire proprietaria della materia prima. La società istante, dopo aver richiamato la normativa dettata dall'art. 19 D.P.R. 633/1972, evidenzia che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e che, in linea di principio, non può essere oggetto di limitazioni, come sostenuto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE. Vengono richiamati gli artt. 38 e 56 del TULD e la sentenza della Corte di Cassazione n. 7016/2001. L’Agenzia delle Entrate, richiamando il contenuto dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, per quanto riguarda il diritto alla detrazione, e dell’art. 67, per quanto riguarda la definizione di importazione, ricorda che il diritto alla detrazione...