L’Agenzia delle Dogane fornisce con una circolare le istruzioni generali per l’applicazione del dazio forfettario di 3 euro decorrente dal 1.07.2026 sulle vendite a distanza di merci importate di valore non superiore a 150 euro. Il contributo aggiuntivo di 2 euro si applicherà dal 1.10.2026.
Nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate, per ciascun articolo contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, è stata disposta l’eliminazione della franchigia dai dazi doganali e si applica un dazio doganale forfettario di 3 euro come misura transitoria, dal 1.07.2026 al 1.07.2028.L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 25.06.2026, n. 17, fornisce istruzioni operative di carattere generale in relazione ai nuovi obblighi dichiarativi, partendo dall’ambito di applicazione.Rientrano nella nozione di cui all’art. 14, par. 4, p. 2) Direttiva 2006/112/CE le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto anche indirettamente, da un Paese terzo o territorio terzo verso i soggetti situati in uno Stato membro individuati da tale disposizione normativa. In particolare, affinché una cessione possa qualificarsi come vendita a distanza devono quindi ricorrere congiuntamente i seguenti elementi:- il fornitore (anche presunto/piattaforma online) deve essere un soggetto passivo Iva;- l’acquirente deve essere qualsiasi altra persona non soggetto passivo (consumatore), un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non siano soggetti a Iva in virtù dell’art. 3, par. 1 della Direttiva Iva;- al momento della vendita, le merci devono trovarsi in un Paese o territorio terzo rispetto al territorio Iva unionale;- il trasporto o la spedizione devono essere effettuati...