Le nuove procedure sono smaterializzate e i dati per la detrazione sono disponibili sul portale delle Dogane (previa abilitazione) fin dalla data di svincolo che si ritiene rappresenti il dies a quo per la detrazione.
Dal 30.11.2022 (nota Ag. Dogane n. 511592/2022), le procedure basate sulla “tradizionale” bolletta d’importazione (messaggi IM) hanno definitivamente lasciato il passo alle nuove procedure reingegnerizzate completamente smaterializzate, come previsto dal Codice doganale dell’Unione. La normativa doganale, infatti, non prevede più l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione doganale, né per la stampa della medesima; i nuovi messaggi (H1-H5) muniti di firma digitale, acquisiti e registrati dal sistema doganale, “assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità e non ripudio previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale” (Determina 234367/RU/2022; Circ. Ag. Dogane n. 22/D/2022; risposta Ag. Entrate n. 417/2022).
Noto il relativo “MRN” (codice univoco che identifica una spedizione di esportazione o di transito) anche l’importatore, se abilitato previa autorizzazione “dlr_fe_dog_lettore”, può recuperare dal portale dell’Agenzia delle Dogane (PUDM) una serie di prospetti. Tra questi il “prospetto di riepilogo ai fini contabili” (allegato 1 circ. n. 22/D/2022) è idoneo (anche per l’Agenzia delle Entrate) per assolvere alle annotazioni contabili (art. 25 D.P.R. 633/1972) per la detrazione dell’Iva; si ritiene che analoga funzione possa essere svolta anche dal...