Con lo scopo di individuare l’importo dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, l’art. 17 del Decreto fiscale prevede una nuova procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente.
Tra le molteplici novità introdotte dal Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, assumono rilevanza alcuni cambiamenti relativi all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’imposta di bollo sulle fatture, come noto, è prevista dal combinato disposto dell’art. 6 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e dall’art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture e ricevute, ed è dovuta ogniqualvolta è presente un importo esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore o uguale a 77,47 euro (le vecchie 150.000 lire).
Con lo scopo di individuare l’importo dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, l’art. 17 del citato decreto fiscale 2020, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019, n. 252, prevede una nuova procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente. Per l’anno d’imposta 2019, al termine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunicava al contribuente l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e gli stessi contribuenti, in base all’importo comunicato, pagavano l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24...