Altre imposte indirette e altri tributi
25 Luglio 2026
Imposta di bollo sul libro giornale informatico
La soglia per l’applicazione dell’imposta di bollo va verificata autonomamente per ciascun periodo d’imposta e non può essere riportata agli esercizi successivi.
Con la risposta all’interpello n. 144/2026 l’Agenzia delle Entrate affronta un tema operativo particolarmente rilevante per le imprese che tengono il libro giornale in formato elettronico, chiarendo le modalità di applicazione dell’imposta di bollo prevista dall’art. 6 D.M. 17.06.2014. Il quesito riguarda il corretto computo della soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse, parametro utilizzato per determinare l’imposta dovuta sui libri e registri tenuti in modalità informatica. La questione nasce dal dubbio se il conteggio delle registrazioni debba seguire una logica progressiva e continuativa nel tempo, analogamente a quanto avviene per i registri cartacei, oppure se debba essere effettuato separatamente per ciascun esercizio. Il contribuente sosteneva la prima interpretazione, ritenendo che le registrazioni non utilizzate ai fini del raggiungimento della soglia di 2.500 potessero essere “trasportate” agli anni successivi fino al completamento del relativo scaglione impositivo. L’Agenzia respinge tale impostazione e ricostruisce preliminarmente il quadro normativo. Dopo aver ricordato che il libro giornale rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, evidenzia come, per i documenti tenuti in modalità informatica, trovi applicazione la disciplina speciale contenuta nell’art. 6 D.M. 17.06.2014. Tale norma stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500...