Una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria ha confermato l’esenzione d’imposta per la donazione di quote di partecipazione alla società nell’ambito del patto di famiglia.
L’istituto giuridico del patto di famiglia è un contratto, disciplinato dagli artt. da 768-bis a 768-octies c.c., con cui l’imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie) trasferisce in tutto o in parte l’azienda (o le proprie quote) a uno o più discendenti.
Questo contratto permette all’uomo d’affari di gestire il momento del passaggio generazionale senza creare pregiudizio nei confronti degli aventi diritto alla successione legittima, in quanto i discendenti e i legittimari a cui non viene trasferita la proprietà aziendale sono obbligatoriamente compensati dal beneficiario con un importo che può essere erogato in denaro o in natura.
Il patto di famiglia deve rispettare alcune condizioni per essere valido:
devono partecipare il coniuge, i discendenti tutti e i legittimari alla successione;
tutti coloro che prendono parte al contratto devono essere d’accordo sulla nomina del beneficiario che acquisirà la titolarità dell’azienda;
l’atto deve essere redatto in presenza di un notaio e avere obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico.
Secondo quanto previsto inizialmente dalla normativa, il patto di famiglia sconterebbe un regime di favore nelle imposte indirette, con l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali su immobili aziendali compresi nel trasferimento. Le condizioni elencate dalla...