L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 1.04.2025, n. 85, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale degli accordi transattivi finalizzati alla chiusura di liti giudiziali pendenti, con particolare riferimento all'individuazione della base “imponibile ai fini dell'imposta di registro”.Il caso esaminato riguarda un ente subentrato nei rapporti attivi e passivi di Beta, inclusi i giudizi pendenti. L'ente intendeva concludere un accordo transattivo con la controparte che prevedeva la rinuncia all'appello incidentale e il pagamento di un contributo di 20.000 euro per “spese legali direttamente al legale” della controparte.La questione centrale riguardava l'identificazione della base imponibile su cui applicare l'imposta di registro: se sul contributo spese di 20.000 euro, sull'importo richiesto in appello incidentale (12.785.380,80 euro) o sull'importo determinato nella sentenza di primo grado (2.166.150,74 euro).L'Agenzia ha inquadrato innanzitutto l'istituto della transazione secondo l'art. 1965 c.c., che la definisce come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro". Viene operata la distinzione tra transazione "dichiarativa" (o conservativa), che non crea nuovi rapporti tra le parti, e transazione "novativa", caratterizzata dalla creazione di un nuovo rapporto in sostituzione del precedente.Per quanto concerne il trattamento fiscale,...