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Imposte e tasse 27 Agosto 2020

Imposta di registro, negata la riqualificazione degli atti

La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sul nuovo art. 20, D.P.R. 131/1986.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 21.07.2020, n. 158, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione sull'art. 20 del Testo Unico Imposta di Registro. La vicenda trae origine dalla modifica apportata all'art. 20 del TUR dalla legge di Bilancio 2018. La nuova formulazione limita notevolmente il potere dell'Agenzia delle Entrate di riqualificare gli atti sottoposti a registrazione. Secondo l'attuale impianto normativo, l'imposta di registro deve essere applicata sull'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da elementi extratestuali e da altri eventuali atti collegati. Con la legge di Bilancio 2019 si è ulteriormente aggiunto che tale norma deve considerarsi di interpretazione autentica, conferendo pertanto portata retroattiva alle seppur nuove disposizioni. Questa nuova interpretazione non ha trovato concorde la Corte di Cassazione che, con ordinanza 2.07.2019, n. 23549, aveva sollevato dinanzi alla Consulta questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 20 del TUR, ritenendo che tale norma si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. I presupposti del giudizio introdotto dalla Suprema Corte si fondano sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ritenuto imprescindibilmente e anche sostanzialmente radicato non soltanto nell'imposta di registro ma, più in generale, nell'intero ambito del sistema tributario. Prosegue la...

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