L’imposta di registro per atti giudiziari grava su entrambe le parti coinvolte nella causa. L’ente per la riscossione, infatti, non fa differenze tra la parte vincitrice e quella soccombente. Entrambi sono obbligati in solido.
In condominio sorge l’obbligo di pagare l’imposta di registro tutte le volte che il giudice emette un decreto ingiuntivo a carico del condominio. Il termine di pagamento è di 60 giorni dalla data della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta. La notifica viene effettuata presso il condominio, nelle mani del legale rappresentante (l’amministratore), in quanto attore del procedimento.
Imposta di registro per atti giudiziari, chi paga? L’ imposta di registro è versata dal condominio per intero, ma grava al 50% sul condominio e per il restante 50% sul condomino moroso.
Come si registra il versamento in contabilità? Anzitutto bisogna dire che, in questo caso, il condomino moroso è un soggetto terzo rispetto al condominio, in quanto controparte. D’altra parte, è un condomino; pertanto, è integrato con i suoi millesimi di proprietà nella tabella millesimale. Il problema, quindi, è il seguente: il condomino moroso non deve essere compreso nel pagamento del 50% dell’imposta di registro di competenza del condominio di cui fa parte.
Pertanto si procede in questo modo:
si addebita il 50% dell’imposta al condominio per...