L'art. 1, lett. f) D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa precisando che: “per imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili”. Alla luce di tali considerazioni appare evidente che il concetto di imposta evasa è ancorato a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. Giova precisare che, ai fini della determinazione dell'imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero. Quest'ultimi concorrono alla determinazione dell'imposta evasa qualora risultino in qualche modo riscontrabili. Inoltre, è fondamentale, nella quantificazione dell'imposta evasa, tenere conto delle varie ritenute di imposta subite dal contribuente. Infatti, tali importi andranno ad essere decurtati, quale imposta a credito, dal totale del debito quantificato.
La lettera g) fornisce la definizione delle soglie di punibilità: “le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito d'imposta esposto nella dichiarazione”. Con l'ultimo intervento legislativo registrato ad opera del D.L. 124/2019, il legislatore è intervenuto nuovamente su entrambe le soglie di punibilità, operandone una non trascurabile riduzione quantitativa. Le soglie di punibilità hanno il fine di tracciare il confine oltre cui la condotta assunta è da considerarsi penalmente rilevante. Si evidenzia, inoltre, che ai fini dell'integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all'evasione delle imposte che deve materialmente conseguire. Non è necessario, invece, che il soggetto agisca intenzionalmente con l'intento di superare le soglie di punibilità.
Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:
- art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
- art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
- art. 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
- art. 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
- art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
- art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
- art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- art. 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
