L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 17.09.2020, n. 371, in materia di imposta di registro, ritiene che un'operazione di conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione nella società conferitaria (il c.d. “two steps deal”), che la società istante avrebbe voluto porre in essere nell'ambito di una delle procedure di composizione della crisi d'impresa, non possa essere tassata alla stregua di una cessione d'azienda unitaria sulla base del disposto dell'art. 20 D.P.R. 131/1986 (“Tur”), così come modificato dalla legge di Bilancio 2018. La scelta di una modalità di circolazione indiretta (conferimento e cessione della partecipazione) e non diretta (cessione dell'azienda) sembrerebbe essere legata alla volontà di facilitarne la cessione al mercato e conseguente risoluzione di una situazione di crisi.
Il tema affrontato nella risposta riguarda la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di riqualificare il two steps deal (assoggettato ad imposta di registro in misura fissa) in un'operazione di cessione diretta di azienda (assoggettato ad un'imposta di registro proporzionale). Ciò sulla base dell'art. 20 del Tur relativo all'interpretazione degli atti da un lato e/o dell'art. 10-bis L. 212/2000 relativo all'abuso del diritto dall'altro.
La legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche all'art. 20 ad oggi pertanto...