Secondo un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, questo schema comporterebbe l’indetraibilità di una parte dell’Iva risultante dalle fatture emesse dal consorzio alla società e, in particolare, della parte proporzionalmente riferita ai contributi anticipati dalla società.
La questione sollevata dall’Agenzia locale riguarda, pertanto, un caso di inerenza dell’imposta e si comprende meglio in quanto inserito in un accordo complessivo conciliativo tra la società e l’Ufficio locale in questione. Ma non è questo il tema dell’interpello. La società istante pone una questione che riguarda il trattamento ai fini delle imposte sui redditi dell’Iva indetraibile. La società ritiene che il costo rappresenti un costo di esercizio chiaramente inerente all’attività di impresa e ritiene di dedurlo al momento della sottoscrizione dell’atto conciliativo.
Non la pensa così l’Agenzia delle Entrate. Anzitutto traspare che l’Agenzia abbia ritenuto che il riaddebito dei costi per i contributi dalla società al consorzio doveva essere effettuato con Iva e non in regime di art. 15 e che ci sarebbero profili abusivi. Infatti, l’Agenzia precisa che se la società avesse fatturato il riaddebito dei contributi per il personale applicando “correttamente” l’Iva, non sarebbe stata gravata da alcun onere in quanto avrebbe avuto la possibilità di recuperare in rivalsa l’Iva ordinariamente versata all’Erario. Quindi la riqualificazione dell’Iva come indetraibile, in sede di conciliazione, sarebbe dipesa dal mancato assoggettamento dell’operazione attiva.
Così impostata la questione, è giocoforza che l’Agenzia abbia negato la deduzione dell’Iva indetraibile riscontrando l’inesistenza di nessuna circostanza derogatoria rispetto alla regola generale che prevede l’indeducibilità delle imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (art. 99, c. 1 del Tuir).
L’Agenzia ricorda che la deducibilità dell’Iva è, però, ammessa quando essa è indetraibile:
- per effetto di disposizioni legislative;
- per effetto della facoltà di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relative alle operazioni esenti di cui all’art. 36-bis D.P.R. 633/1972;
- per effetto del pro-rata parziale.
