RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 25 Settembre 2019

Imprenditore agricolo, la chance del sovraindebitamento


L’imprenditore agricolo è definito nel nostro ordinamento dall’art. 2135 C.C., il quale stabilisce, al comma 1, che “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. L’imprenditore agricolo è sottoposto alla normativa prevista dal codice civile per l’imprenditore in generale, mentre risulta escluso dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale, in particolare dalla tenuta delle scritture contabili, dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’esclusione dall’assoggettamento alla normativa fallimentare dettata dal Regio Decreto del 1942 deriva dalla mancanza del requisito soggettivo previsto dall’art. 1, ossia esercitare un'attività commerciale. La normativa sul sovraindebitamento, introdotta con la L. 3/2012, ha espressamente previsto la possibilità per l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento, previa la verifica della sussistenza dei presupposti, di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi (art. 7, c. 2-bis, L. n. 3/2012). Per delineare il perimetro dell’attività agricola occorre far riferimento all’attività principale e a quelle connesse, con riguardo alla nozione di prevalenza. Per attività principale si intende la cura del...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.